Il 3 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto legislativo n.130/2015 in attuazione della direttiva 2013/11/EU sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. Ancora una volta l’Unione Europea punta decisamente sull’utilizzo dell’ADR per la risoluzione delle controversie civili e commerciali. L’Italia ha recepito la Direttiva adattandola alle varie procedure di ADR già presenti nel settore consumeristico.
In particolare, l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 130/2015 modifica anche il D.Lgs 28/2010 e la modalità in cui gli Organismi di mediazione iscritti al Registro del Ministero della Giustizia devono svolgere le procedure di mediazione tra professionisti/aziende e consumatori. Ecco quindi le principali 10 novità:
1. Le disposizioni del D.Lgs 130 si applicano anche agli organismi di mediazione (o meglio ai mediatori) iscritti al Registro del Ministero della Giustizia per la trattazione degli affari in materia di consumo nella sezione speciale di cui all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
2. Nell’ambito delle procedure ADR deve essere garantito che le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura.
3. Il comma 1 bis dell’art 5 del DLgs. 28/10 viene così modificato: <<1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 e dai rispettivi regolamenti di attuazione, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.>>
4. Per i mediatori con competenza in materia di consumo restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
5. È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica e consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;
6. È fatto obbligo agli organismi ADR di adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
7. È fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web l’elenco dei mediatori e in particolare i criteri seguiti per il conferimento dell’incarico nonché per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico.
8. È fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico le relazioni annuali d’attività con il numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono ed eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie tra consumatori e professionisti.
9. Le procedure ADR devono essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione.
10. È fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano: a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione; b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l’indipendenza dell’attività da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell’incarico senza una giusta causa; c) non soggette ad istruzioni dell’una o dell’altra delle parti o dei loro rappresentanti; d) retribuite indipendentemente dall’esito della procedura.